Ammissibile, ma infondato il ricorso per cassazione di un nonno invadente

Ammissibile, ma infondato il ricorso per cassazione di un nonno invadente
10 Settembre 2018: Ammissibile, ma infondato il ricorso per cassazione di un nonno invadente 10 Settembre 2018

Con l’ordinanza n. 15238/18 la I sezione civile della Cassazione ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. proposto da un nonno contro il decreto della Corte d’appello di Ancona che, a suo dire, aveva ingiustamente denegato il suo “diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

La Corte ha invero ribadito l’orientamento già espresso in precedenza (n. 23633/2016), per cui “i provvedimenti ablativi, modificativi o limitativi della responsabilità genitoriale sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto adottati all'esito di un procedimento che, pur non avendo natura prettamente contenziosa, non esclude la presenza di parti in conflitto tra loro, ed incidenti su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, con conseguente idoneità ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus”.

La decisione anzidetta ha, invero, precisato che fra i provvedimenti anzidetti “dev'essere annoverato anche quello adottato, ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ., come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, sul ricorso proposto dagli ascendenti a tutela del loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.

Il ricorso è stato tuttavia rigettato perché infondato.

In proposito l’ordinanza ha rilevato che “l'art. 317-bis cod. civ., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno od entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira l'"esclusivo interesse del minore", ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”.

Pertanto, l’effettivo coinvolgimento dell’ascendente “nella sfera relazionale ed affettiva del nipote” rappresenta “il presupposto indispensabile per una [sua] fruttuosa cooperazione… all'adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori”.

Nel caso specifico la Corte d’appello aveva escluso la sussistenza di un siffatto “coinvolgimento” del ricorrente.

Ciò sulla base “dell'accertata riluttanza dei nipoti ad intrattenere relazioni con il nonno materno, in conseguenza dell'impressione negativa suscitata dal comportamento inopportuno ed inquietante di quest'ultimo, solito appostarsi nei luoghi da loro frequentati e seguirli con l'autovettura, nonché dell'incapacità, in tal modo manifestata dal ricorrente, di cogliere il disagio dei minori e di far prevalere il loro bisogno di serenità sulla propria esigenza d'interessarsi alla loro vita quotidiana”.

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